Obblighi e Responsabilità
Il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, le cui disposizioni costituiscono attuazione dell'articolo 1 della Legge del 3 Agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme in materia di Salute e Sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, considera il rischio derivante da Legionella, nel suo Titolo X (Esposizione ad agenti biologici).
All'Allegato XLVI sia la Legionella pneumophila sia le rimanenti specie di legionelle patogene per l‟uomo (Legionella spp.) sono classificate quali agente biologico del gruppo 2 ossia, come definito all‟articolo 268 (Classificazione degli agenti biologici) “un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; Pertanto, sulla base di quanto definito all‟Art. 271, il Datore di Lavoro ha l‟obbligo di valutare il rischio legionellosi presso ciascun sito di sua responsabilità.
Per un'efficace prevenzione è d'obbligo che il gestore di ogni struttura turistico-recettiva effettui con periodicità (biennale, preferibilmente annuale) la valutazione del rischio legionellosi, ovvero del rischio che nella struttura possano verificarsi uno o più casi di malattia.
La valutazione deve essere effettuata da una figura competente, responsabile dell'esecuzione di tale attività (ad es. Igienista, Microbiologo, Ingegnere con esperienza specifica, ecc.).
maggiore è la complessità impiantistica maggiore è l'esperienza di cui il valutatore del rischio deve disporre per definire con precisione il livello di rischio e le relative azioni di gestione necessarie a controllarlo.
La valutazione del rischio è fondamentale per acquisire conoscenze sulla vulnerabilità degli impianti in termini di:
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Potenziali di proliferazione batterica al loro interno e di esposizione ad aerosol d'acqua che essi possono determinare;
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Stima del possibile impatto potenzialmente causato dagli impianti sulla salute dei loro utenti e, più in generale dei frequentatori (lavoratori compresi);
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Definizione ed implementazione delle contromisure adeguate a mitigare il rischio, con un impegno di sforzi e risorse commisurati al potenziale impatto. Una corretta valutazione del rischio correlato ad una struttura turistico-recettiva deve partire da un‟ispezione degli impianti a rischio, supportata, qualora disponibili, dagli schemi d‟impianto aggiornati. Tale analisi ispettiva deve essere finalizzata ad individuare i punti critici di ciascun impianto a rischio, in considerazione delle condizioni di esercizio e manutenzione che lo caratterizzano. In base all‟ispezione ed agli schemi d‟impianto disponibili, deve essere valutato quali siano i punti della rete (idrica ed aeraulica) e le specifiche d‟esercizio e di controllo che possano determinare un rischio per gli ospiti e per i dipendenti della struttura. L‟ispezione della struttura deve essere accurata, per poter evidenziare eventuali fonti di rischio e valutare, nella loro complessità, gli impianti e non solamente i loro singoli componenti.*
L’omesso rispetto delle prescrizioni normative sopra richiamate, può comportare responsabilità penali gravi in capo al responsabile delle strutture, quali quelle riportate di seguito:
Testo tratto da: "Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi" Maggio 2015
Art. 590, 3° comma
Codice Penale
Lesioni colpose gravi
Da 3 mesi a 1 anno
di reclusione
Art. 590, 3° comma
Codice Penale
Lesioni colpose gravissime
Da 1 a 3 anni
di reclusione
Art. 589,
Codice Penale
Omicidio colposo
Da 2 a 7 anni
di reclusione
Art. 452,
Codice Penale
Epidemia colposa
Da 3 a 12 anni
di reclusione