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Obblighi e Responsabilità

Il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, le cui disposizioni costituiscono attuazione dell'articolo 1 della Legge del 3 Agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme in materia di Salute e Sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, considera il rischio derivante da Legionella, nel suo Titolo X (Esposizione ad agenti biologici).

All'Allegato XLVI sia la Legionella pneumophila sia le rimanenti specie di legionelle patogene per l‟uomo (Legionella spp.) sono classificate quali agente biologico del gruppo 2 ossia, come definito all‟articolo 268 (Classificazione degli agenti biologici) “un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; Pertanto, sulla base di quanto definito all‟Art. 271, il Datore di Lavoro ha l‟obbligo di valutare il rischio legionellosi presso ciascun sito di sua responsabilità.

 

Per un'efficace prevenzione è d'obbligo che il gestore di ogni struttura turistico-recettiva effettui con periodicità (biennale, preferibilmente annuale) la valutazione del rischio legionellosi, ovvero del rischio che nella struttura possano verificarsi uno o più casi di malattia.

La valutazione deve essere effettuata da una figura competente, responsabile dell'esecuzione di tale attività (ad es. Igienista, Microbiologo, Ingegnere con esperienza specifica, ecc.).

maggiore è la complessità impiantistica maggiore è l'esperienza di cui il valutatore del rischio deve disporre per definire con precisione il livello di rischio e le relative azioni di gestione necessarie a controllarlo.

La valutazione del rischio è fondamentale per acquisire conoscenze sulla vulnerabilità degli impianti in termini di: 

 

 

  • Potenziali di proliferazione batterica al loro interno e di esposizione ad aerosol d'acqua che essi possono determinare; 

  • Stima del possibile impatto potenzialmente causato dagli impianti sulla salute dei loro utenti e, più in generale dei frequentatori (lavoratori compresi); 

  • Definizione ed implementazione delle contromisure adeguate a mitigare il rischio, con un impegno di sforzi e risorse commisurati al potenziale impatto. Una corretta valutazione del rischio correlato ad una struttura turistico-recettiva deve partire da un‟ispezione degli impianti a rischio, supportata, qualora disponibili, dagli schemi d‟impianto aggiornati. Tale analisi ispettiva deve essere finalizzata ad individuare i punti critici di ciascun impianto a rischio, in considerazione delle condizioni di esercizio e manutenzione che lo caratterizzano. In base all‟ispezione ed agli schemi d‟impianto disponibili, deve essere valutato quali siano i punti della rete (idrica ed aeraulica) e le specifiche d‟esercizio e di controllo che possano determinare un rischio per gli ospiti e per i dipendenti della struttura. L‟ispezione della struttura deve essere accurata, per poter evidenziare eventuali fonti di rischio e valutare, nella loro complessità, gli impianti e non solamente i loro singoli componenti.*

 

L’omesso rispetto delle prescrizioni normative sopra richiamate, può comportare responsabilità penali gravi in capo al responsabile delle strutture, quali quelle riportate di seguito:

Testo tratto da: "Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi" Maggio 2015

 Art. 590, 3° comma

Codice Penale 

Lesioni colpose gravi 

 

Da 3 mesi a 1 anno

di reclusione 

 Art. 590, 3° comma

Codice Penale 

Lesioni colpose gravissime 

 

Da 1 a 3 anni 

di reclusione 

 Art. 589, 

Codice Penale 

Omicidio colposo

 

Da 2 a 7 anni

 di reclusione 

 Art. 452,

Codice Penale 

Epidemia colposa

 

Da 3 a 12 anni 

di reclusione 

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